PER L'ANNO 2011 L'ALIQUOTA UNICA PER TUTTI GLI IMMOBILI OGGETTO DELL'IMPOSTA E' PARI AL 6 PER MILLE.
L'imposta comunale sugli immobili è dovuta a chi possiede o è titolare dei diritti di uisufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi su fabbricati e aree fabbricabili siti nel territorio comunale.
L'imposta si applica sui:
- FABBRICATI (valore catastale + rivalutazione del 5% o rendita presunta in mancanza dei dati catastali)
- TERRENI EDIFICABILI ESCLUSI TERRENI AGRICOLI
E' prevista la riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati fatiscenti, inabitabili e, di fatto, inutilizzati.
L'imposta è pagata al Comune nel cui territorio si trova l'immobile.
Dichiarazione
Deve essere presentata per quegli eventi che incidendo sull'obbligazione tributaria non sono stati oggetto di variazione catastale, si riportano alcuni esempi:
- acquisizione di diritto di abitazione coniuge superstite non dichiarato in successione
- acquisizione o perdita del diritto di abitazione principale
- variazione del valore venale delle aree edificabili
- acquisizione o peridta del diritto di esenzione
- altre variazioni non oggetto di variazioni catastali
I termini di presentazione sono gli stessi della dichiarazione IRPEF (mod. UNICO) o IRPEG relativa all'anno in cui le modifiche si sono verificate.
VERSAMENTO
Il versamento deve essere effettuato nell'anno di competenza.
• 1° RATA ACCONTO: da versare entro il 16 GIUGNO 2011. Il versamento deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta.
• 2° RATA SALDO: da versare entro il 16 DICEMBRE 2011 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. E' possibile provvedere al versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2011.
Il versamento dell'imposta può essere effettuato:
- TRAMITE C.C. POSTALE N. 88617998 INTESTATO A: EQUITALIA ESATRI SPA-
- TRAMITE F 24
Il contribuente che dovesse riscontrare di non aver effettuato il versamento in tutto, in parte, oppure correttamente, ha la possibilità, entro un anno, di regolarizzare la propria posizione utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso per il quale può rivolgersi direttamente all'Ufficio Comunale.
Il contribuente che dovesse riscontrare di aver pagato un'imposta non dovuta, può chiederne il rimborso entro tre anni dal pagamento o dal giorno in cui è stato definito il diritto alla restituzione; a tal fine presenta apposita domanda scritta e motivata, con allegate le ricevute originali dei versamenti effettuati.
ESENZIONE ICI PRIMA CASA
Dal 1/1/08 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e massimo una pertinenza.
L'esenzione non si applica alle abitazioni delle categoria A1, A8, A9.